Mentre in queste ore alla Tenaris
Dalmine fim-fiom-uilm, come se niente fosse successo, hanno dato il via alle
elezioni, impedendo di concerto con l'azienda la partecipazione della lista
unitaria alternativa, Slai cobas/Cub, riportiamo stralci del ricorso d'urgenza
presentato dallo Slai Cobas s.c. per sospendere le elezioni anti-democratiche
dei delegati RSU alla Tenaris Dalmine, a cui i giudici del tribunale di Bergamo
non hanno avuto il coraggio di rispondere sulla legittimità della richiesta
posta, rimpallandosi la palla tra la sezione civile e del lavoro, e hanno
rimandato la discussione al 22 ottobre, quando le elezioni sono il 29
settembre... Così facendo hanno di fatto avallato questa aperta violazione dei
principi elementari sulla libertà di scelta del sindacato da parte dei
lavoratori, hanno scelto da che parte stare con il fascismo sindacale e
padronale.
Ma questa è una battaglia che non viene impugnata nel modo corretto neanche dai sindacati di base, impegnati a trovare mediazioni al ribasso nell'illusione di poter continuare a coltivare i propri orticoli...
Ma questa è una battaglia che non viene impugnata nel modo corretto neanche dai sindacati di base, impegnati a trovare mediazioni al ribasso nell'illusione di poter continuare a coltivare i propri orticoli...
………TRIBUNALE
DI BERGAMO RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
OGGETTO:
elezioni per la RSU in Tenaris – Dalmine del 29 settembre 2014 – richiesta di
sospensione “inaudita altera parte” – nullità delle clausole dell’accordo
interconfederale del 10.01.2014 relative alla partecipazione alle elezioni
delle RSU – violazione degli artt. 14 e 19 dello Statuto dei Lavoratori nonché
degli artt. 2 - 3 e 39 della Costituzione - CCNL: Metalmeccanici
* * *
Recentissima
Giurisprudenza di merito in materia di elezione delle RSU, in un analogo caso
di esclusione in forza dell'accordo Interconfederale del 10-01-2014, ha recentemente
accolto tale principio, osservando che quanto al profilo del periculum in mora,
lo svolgimento delle operazioni elettorali, con esclusione della lista dei
ricorrenti, comporterebbe un danno grave ed irreparabile, non suscettibile di
diversa riparazione, precludendo a numerosi lavoratori una quanto mai ampia
determinazione di voto (Cfr Tribunale di Ivrea – Ord. Dello 07-04-2014 – RG
1508/2014 – GU Dott. Salustri
…………….la
Corte Costituzionale ha sostanzialmente affermato che una normativa che escluda
in qualsivoglia modo dalla rappresentanza “un soggetto maggiormente
rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente
rappresentativo…viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli
artt. 2, 3 e 39 Cost.” ed in particolare:
Dall’art. 3
è vietata ogni “disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra
sindacati”
Dall’art. 2
è vietato ogni “privilegio” o “discriminazione” sulla base “non già del
rapporto con i lavoratori ….. bensì del rapporto con l'azienda”;
Dall’art. 39
è vietato ogni pattuizione tesa a “condizionare il beneficio esclusivamente ad
un atteggiamento consonante con l'impresa” traducendosi ciò “per un verso, in
una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide,
condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle
forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre,
per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio
attraverso un illegittimo accordo ad excludendum”.
Ordunque
alla luce delle osservazioni svolte, riletto con la lente dell'interpretazione
costituzionalmente orientata della Corte, l'Art. 4 – della parte terza
dell'accordo interconfederale, viola palesemente i principi indicati dalla
Corte stessa.
In relazione
all'art. 2 della Costituzione laddove limita i diritti dei lavoratori,
garantiti dall'art. 14 dello Statuto.
In relazione
all'art. 3, ove privando di fatto i lavoratori di eleggere i propri
rappresentanti in seno all'azienda, ponendo limiti al sindacato che li
rappresenta, impedisce l'espressione della pari dignità sociale.
In relazione
all'art. 39, laddove impone al sindacato che intenda avvalersi della
possibilità di proporre i propri candidati alle elezioni delle RSU all'interno
dell'azienda, debba necessariamente aderire ad un accordo cui la stessa azienda
rappresentata dalla Confindustria firmatari ha aderito.
Alla luce di
quanto esposto appare palese la nullità dell'art.4 sezione terza dell'accordo
interconfederale (da considerarsi alla stregua di un contratto di diritto
comune) per una duplice ragione:
La prima è
data dall'illiceità dei motivi e della causa posto il contrasto con gli artt.
2-3 e 39 della Carta Costituzionale, così come precisato alla luce dei criteri
espressi dalla Corte con la sentenza n. 231/2013;
La seconda è
data dal fatto che la clausola pattizia risulta palesemente volta ad eludere
una norma imperativa e nella fattispecie il diasposto di cui al comma II° parte
3° dell'art. 19 L. 300/1970.
In
conseguenza della nullità della clausola, posta alla base dell'esclusione della
lista presentata da parte ricorrente si chiede la declaratoria di nullità della
delibera assembleare della commissione elettorale del 22-09-2014, con
conseguente ammissione della lista esclusa alle elezioni delle RSU di Tenaris
Dalmine S.p.a…
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