Ass.
Ital. Esposti
Amianto
Medicina Democratica
COMUNICATO
STAMPA: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA ENEL DI TURBIGO
Sono uscite ieri, 25 maggio, le
motivazioni della sentenza relativa al processo dell’ENEL di Turbigo che il
Tribunale di Milano in primo grado ha emanato mandando assolti gli imputati
perché il fatto non sussiste.
In sostanza la sezione V ha ritenuto di
accogliere le motivazioni delle difese ENEL e dei suoi consulenti che hanno
cercato di dimostrare come gli imputati non c’entravano. Secondo le loro tesi
non si poteva dire con certezza che la malattia – il mesotelioma pleurico - che
ha portato alla morte di 8 lavoratori della Centrale Termica, sia iniziata nel
periodo in cui erano presenti nel consiglio di amministrazione, detenendo
quindi la posizione di garanzia. I responsabili potevano essere altri. E ciò
pur essendo vero che gli 8 lavoratori sono morti per mesotelioma, che sono
morti a causa dell’esposizione all’amianto, che tale esposizione l’hanno subita
in costanza del rapporto di lavoro all’ENEL.
Il tribunale ha ammesso che l’incidenza del mesotelioma aumenta con la
dose cumulativa, ma che al contrario la maggiore esposizione non porta a ridurre
il periodo di latenza quindi a peggiorare la salute e ad abbreviare il periodo
di vita. (La speranza di vita per una persona colpita da mesotelioma non supera
i 10 mesi, in media, dalla diagnosi).
E’ interessante e significativo notare come la Corte di Cassazione nel processo intentato contro
i responsabili della Fincantieri di Palermo, nelle loro motivazioni, uscite
poco tempo prima di quelle dell’ENEL (16 marzo), con sentenza definitiva di
condanna, abbiano detto esattamente il contrario.
Si considerino i seguenti passaggi:
“… Il mesotelioma contratto da un soggetto
professionalmente esposto può essere causato senz’altro dalla relativa
esposizione cumulativa, non frazionabile proprio per la sua complessiva e
unitaria valenza patogenetica…”
“… in conseguenza della condivisa teoria eziologica
della malattia tumorale della dose dipendenza, sicché tutte le esposizioni
hanno rilevanza causale rispetto alla lesione patita sia sotto il profilo del
rischio di insorgenza del carcinoma la cui crescita è direttamente
proporzionale all’esposizione cumulativa all’amianto, sia dell’effetto
acceleratore degli eventi lesivi e della riduzione del periodo di latenza,
della persistenza della esposizione dopo l’insorgenza della malattia…”
“… la giurisprudenza che ha ritenuto
corretta anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo
patologico che mette in crisi la teoria della dose killer o dose trigger
(teoria della dose trigger), che viene squalificata come frutto di
artificio…”
Quindi secondo la Cassazione si è trattato
di un’invenzione, aggiungiamo noi, ad usum
delphini.
CERTAMENTE LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE
RICORRERANNO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA ENEL.
Per Md e Aiea
Fulvio Aurora
Milano 26
maggio 2015
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