domenica 31 maggio 2015

31 maggio - Il nuovo numero di Newsletter, su Salute e Sicurezza sul Lavoro



SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

NEWSLETTER N. 211 DEL 29/05/15


NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE


L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI E ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE – PRIMA PARTE
1
SUL CONCETTO DI SALUTE IN KARL MARX
4
RLS, RLS TERRITORIALE, RLS DI SITO PRODUTTIVO: MANCA QUALCUNO?
7
SULLA RESPONSABILITA’ PER UN INFORTUNIO OCCORSO A UN LAVORATORE DISTACCATO
9
AGENZIA UNICA PER LE ISPEZIONI DEL LAVORO
11


L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI E ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE – PRIMA PARTE

A seguito di varie richieste sui requisiti relativi all’illuminazione degli ambienti di lavoro in generale e delle postazioni con videoterminale in particolare, ho realizzato la seguente relazione relativa a tutti gli obblighi di legge finalizzati a tale aspetto.
Come sempre ho fatto in precedenti occasioni, riporto tale relazione all’interno della mia Newsletter per rendere edotti tutti coloro che la seguono su quelli che sono i loro diritti relativamente ai requisiti dell’illuminazione degli ambienti di lavoro.
Visto la vastità dell’argomento ho diviso la relazione in tre parti.
La prima parte (che viene pubblicata nella presente Newsletter) è relativa a:
-         premessa;
-         normativa di riferimento.
La seconda parte (che verrà pubblicata nella Newsletter 212) è relativa a:
-         l’illuminazione: concetti generali.
La terza parte (che verrà pubblicata nella Newsletter 213) è relativa a:
-         requisiti minimi per l’illuminazione dei luoghi di lavoro;
-         conclusioni.
Marco Spezia


1. PREMESSA

Una corretta illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro è requisito fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti.
Una corretta illuminazione infatti permette una visione ottimale degli spazi di lavoro, sia in termini assoluti, sia in riferimento ad altre fonti luminose (per esempio gli schermi dei videoterminali) e permette di non sollecitare l’apparato visivo, prevenendo affaticamento visivo nel breve termine e disturbi alla vista nel lungo termine.
Una corretta illuminazione permette inoltre l’esecuzione in sicurezza di lavorazioni potenzialmente pericolose per l’interfaccia uomo/macchina (lavorazioni alle macchine utensili o con utilizzo di attrezzature) e per l’interfaccia uomo/ambiente (chiara percezione dei percorsi, degli ostacoli, di altri lavoratori).
Infine una corretta illuminazione di emergenza consente, anche nel caso di mancanza della illuminazione principale o in caso di presenza di fumo, di avere una chiara percezione dei percorsi di esodo e delle uscite di sicurezza.

Per tali motivi, all’interno della legislazione per la tutela della salute e della sicurezza, cioè del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (“Testo unico sulla sicurezza”, nel seguito Decreto) sono contenute precise disposizioni con carattere di obbligatorietà per l’illuminazione naturale e artificiale. Disposizioni aggiuntive sono poi previste per lavorazioni con utilizzo di videoterminali.

Oltre a tale testo normativo trovano applicazione nell’ambito della definizione delle caratteristiche dell’illuminazione naturale e artificiale, anche norme tecniche e in particolare le seguenti:
-         UNI EN 12665:2011 “Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”;
-         UNI 10840:2007 “Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale”;
-         UNI EN 12464-1:2011 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in interni”.


2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 FONTI LEGISLATIVE
Il Decreto stabilisce precisi obblighi a carico del datore di lavoro relativamente all’illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro.
Tali obblighi sono contenuti tra quelli relativi alle caratteristiche generali dei luoghi di lavoro, all’interno del Titolo II “Luoghi di lavoro” del Decreto.
In tale ambito l’articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto stabilisce che:
Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1 [...]”.
A sua volta l’articolo 63, comma 1 dispone che:
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 64, comma 1, lettera a) (e quindi dei requisiti di cui all’allegato IV) costituisce reato penale punto dall’articolo 68, comma 1, lettera b) del Decreto con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

All’interno dell’allegato IV un intero capitolo (il 1.10) è dedicato ai requisiti richiesti per l’illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro.
Tale capitolo riporta quanto segue.
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro e i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi e i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza e essere adeguati alle condizioni e alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura e agevole; quando l’abbandono imprevedibile e immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti a entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità”.

All’interno del punto 1.10 dell’allegato IV, in questo ambito, trova particolare interesse quanto stabilito dal punto 1.10.5: “Gli ambienti, i posti di lavoro e i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità”.
Per definire cosa si intenda per “sufficiente visibilità” occorre fare riferimento alla normativa tecnica di riferimento (in particolare le norme UNI EN elencate al punto 1.)

Oltre a tali prescrizioni di natura generale, essendo relative ad ogni ambiente di lavoro, il Decreto prevede requisiti specifici per l’illuminazione delle postazioni di lavoro dotate di videoterminali.
A tale proposito l’articolo 174, comma 3 impone come obbligo a carico del datore di lavoro, il seguente:
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV”.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 174, comma 3, (e quindi dei requisiti di cui all’allegato XXXIV) costituisce reato penale punto dall’articolo 178, comma 1, lettera 1) del Decreto l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro.

Il punto 2, lettera a) dell’allegato XXXIV del Decreto dispone relativamente all’illuminazione delle postazioni di lavoro con videoterminali quanto segue:
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro”.
Anche in questo caso il rispetto di quanto stabilito dal Decreto deve essere attuato con specifico riferimento alla normativa tecnica di riferimento (in particolare le norme UNI EN elencate al punto 1.)

2.2 FONTI DELLA NORMATIVA TECNICA
L’illuminazione di un ambiente di lavoro deve essere tale da soddisfare esigenze umane fondamentali quali:
-         buona visibilità: per svolgere correttamente una determinata attività; l’oggetto della visione deve essere percepito e inequivocabilmente riconosciuto con facilità, velocità e accuratezza;
-         confort visivo: l’insieme dell’ambiente visivo deve soddisfare necessità di carattere fisiologico e psicologico;
-         sicurezza: le condizioni di illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di movimento e un pronto e sicuro discernimento dei pericoli insiti nell’ambiente di lavoro.

Per soddisfare queste tre esigenze fondamentali è necessario riferirsi a parametri qualitativi e quantitativi definiti per i sistemi di illuminazione naturale e artificiale.
Tali parametri e le loro caratteristiche sono definite in dettaglio nelle norme tecniche:
-         UNI EN 12665:2011 “Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”;
-         UNI 10840:2007 “Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale”;
-         UNI EN 12464-1:2011 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in interni”.
Nel seguito si riporteranno alcune considerazioni fondamentali, senza pretendere ovviamente di esaurire l’argomento, ma solo di dare indicazioni su quali debbano essere i parametri minimi di illuminazione dei posti di lavoro.



SUL CONCETTO DI SALUTE IN KARL MARX

Da Antonio Turi
Pubblicato sul Gruppo “Collettivo Giulio Maccacaro”

IL CAPITALE
LIBRO I
SEZIONE III “LA PRODUZIONE DEL PLUSVALORE ASSOLUTO”
CAPITOLO 8 “LA GIORNATA LAVORATIVA”

Il dott. Greenhow dichiara che la durata media della vita nei distretti ceramieri di Stoke-upon-Trent e di Wolstanton è straordinariamente breve. Benché nel distretto di Stoke soltanto il 36,6 per cento della popolazione maschile sopra i venti anni e a Wolstanton solo il 30,4 per cento sia occupato nelle fabbriche di stoviglie, più della metà dei casi di morte fra gli uomini di quell’età, nel primo distretto, circa due quinti nel secondo, risulta da malattie polmonari fra i vasai.

Il dott. Boothroyd, medico praticante a Hanley, depone: “Ogni generazione successiva di vasai è più nana e più debole della precedente”.
Altrettanto un altro medico, il sig. McBean: “Da quando iniziai la mia pratica fra i vasai, venticinque anni fa, la marcata degenerazione di questa classe si è progressivamente mostrata in una diminuzione di statura e di peso”. Queste deposizioni sono tratte dalla relazione del dott. Greenhow del 1860.
Quanto segue si trova nella relazione dei commissari del 1863.

Il dott. J. T. Arledge, primario dell’ospedale del North Staffordshire, dice: “Come classe, i vasai, uomini e donne, costituiscono una popolazione degenerata, fisicamente e moralmente. Di regola sono piccoli e mal cresciuti, mal fatti e spesso deformi di petto. Invecchiano prematuramente e vivono poco tempo; sono flemmatici e anemici; rivelano la loro debolezza di costituzione con ostinati attacchi di dispepsia, di malattie del fegato e dei reni e di reumatismo. Sono soggetti soprattutto a malattie di petto: polmonite, tisi, bronchite e asma. Una forma d’asma è ad essi peculiare ed è conosciuta come asma dei vasai o tisi dei vasai. La scrofolosi, che attacca le glandole, le ossa o altre parti del corpo, è malattia di più di due terzi dei vasai. Che la degenerazione (degenerescence) della popolazione di questo distretto non sia ancor maggiore, si deve soltanto al reclutamento dai circostanti distretti agricoli e allo scambio di matrimoni con razze più sane”.

Il sig. Charles Pearson, già house surgeon dello stesso ospedale, scrive fra l’altro in una lettera al commissario Longe: “Posso parlare soltanto in base a osservazioni personali e non a statistiche, ma non esito ad assicurare che la mia indignazione tornava sempre a sollevarsi, alla vista di quei poveri fanciulli la cui salute veniva sacrificata in omaggio all’avidità dei loro genitori e dei loro datori di lavoro”. Enumera le cause delle malattie dei vasai, e conclude la serie con quella culminante: “long hours” (lunghe ore lavorative).
La relazione della commissione spera che “una manifattura che ha una posizione così preminente agli occhi del mondo non sarà più soggetta all’accusa infamante che il suo grande successo sia accompagnato da degenerazione fisica, molteplici e diffuse sofferenze corporali e morte precoce della popolazione operaia col cui lavoro e con la cui abilità sono stati raggiunti così grandi risultati. Quel che vale per le industrie ceramiche in Inghilterra, vale anche per quelle della Scozia”.

La manifattura dei fiammiferi data dal 1833, dalla scoperta del modo di fissare il fosforo sull’accenditoio. Si è sviluppata in Inghilterra dal 1845 in poi, rapidamente, e si è estesa, partendo specialmente dalle parti di Londra a densa popolazione, anche a Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle, Glasgow; con essa s’è diffuso il trisma, che un medico di Vienna scoperse già nel 1845 esser la malattia peculiare dei lavoranti in fiammiferi.
Metà degli operai di questa manifattura sono bambini sotto i tredici anni e adolescenti di meno di diciotto anni. Essa ha così cattiva fama, per la sua insalubrità e per la repugnanza che desta, che soltanto la parte più decaduta della classe operaia, vedove semiaffamate ecc., le cede i figli, “fanciulli stracciati, semiaffamati, del tutto trascurati e non educati”.
Dei testimoni esaminati dal commissario White (1863), duecentosettanta erano sotto i diciotto anni, quaranta sotto i dieci anni, dieci avevano solo otto, cinque avevano solo sei anni.
Giornata lavorativa che andava dalle dodici alle quattordici, alle quindici ore; lavoro notturno; pasti irregolari, per lo più presi negli stessi locali di lavoro, che sono appestati dal fosforo. Dante avrebbe trovato che questa manifattura supera le sue più crudeli fantasie infernali.

Nella fabbricazione di carta da parati, i generi più grossolani vengono stampati a macchina, i generi più fini a mano (block printing). I mesi di affari più intensi sono fra i primi di ottobre e la fine di aprile. Durante tale periodo questo lavoro dura spesso, e quasi senza interruzione, dalle sei di mattina alle dieci di sera, e anche più avanti nella notte.

J. Leach depone: “L’inverno passato (1862), su diciannove ragazze sei mancarono insieme dal lavoro, per malattie derivate da sovraccarico di lavoro. Per tenerle sveglie, devo urlare”.
W. Duffy: “Spesso i bambini non potevano tenere gli occhi aperti per la stanchezza; ma spesso nemmeno noi possiamo tenere gli occhi aperti”.
J. Lightbourne: “Ho tredici anni... L’inverno scorso abbiamo lavorato fino alle nove di sera, e l’inverno precedente fino alle dieci. L’inverno scorso piangevo quasi tutte le sere dal dolore delle piaghe ai piedi”.
G. Apsden: “Quando questo ragazzo aveva sette anni, avevo preso l’abitudine di portarlo attraverso la neve sulle spalle, andando e venendo dalla fabbrica, e lui soleva lavorare sedici ore... Spesso mi inginocchiavo per dargli da mangiare mentre stava alla macchina, perchè non doveva né lasciarla, né fermarla”.

Smith, il socio direttore di una fabbrica di Manchester: “Noi (vuol dire: le sue “braccia” che lavorano per “noi”) lavoriamo senza interruzioni per i pasti, cosicché il lavoro giornaliero di dieci ore e mezza è finito alle quattro e mezza pomeridiane, e dopo è tutto tempo extra” (Ma questo signor Smith non si prende nessun pasto durante dieci ore e mezza?).
“Noi” - sempre Smith - “raramente cessiamo il lavoro prima delle sei di sera” (intende dire, cessiamo il consumo delle “nostre” macchine di forza-lavoro), “cosicché noi (iterum Crispinus) lavoriamo di fatto per un tempo extra durante tutto l’anno... I fanciulli e gli adulti (centocinquantadue bambini e adolescenti sotto i diciotto anni, centoquaranta adulti) hanno lavorato, tanto gli uni che gli altri, in media, durante gli ultimi diciotto mesi, al minimo sette giornate e cinque ore alla settimana, cioè settantotto ore e mezza alla settimana. Per le sei settimane che finiscono il 2 maggio di quest’anno (1863) la media è stata più alta: otto giornate, ossia ottantaquattro ore alla settimana!”.

Eppure lo stesso signor Smith, così devoto al pluralis maiestatis, aggiunge sorridendo: “Il lavoro a macchina è facile”. E altrettanto dicono quelli che usano il sistema del block printing: “Il lavoro a mano è più sano che il lavoro a macchina”. Nel complesso i signori fabbricanti si dichiarano, con indignazione, contrari alla proposta di “fermar le macchine per lo meno durante i pasti”. Il signor Otley, direttore di una fabbrica di carta da parati nel Borough (a Londra), dice: “Una legge che permettesse ore lavorative dalle sei di mattina alle nove di sera, ci (!) converrebbe molto, ma le ore del Factory Act, dalle sei di mattina alle sei di sera, non ci (!) convengono... La nostra macchina viene fermata durante il pasto di mezzogiorno” (che magnanimità).
“Fermare la macchina non procura perdite degne di nota, né di carta, né di colore. Ma” - continua con simpatia -, “posso capire che la perdita che ne segue non piaccia”.

La relazione della commissione ritiene ingenuamente che il timore di alcune “ditte principali” di “perdere” tempo, cioè tempo nel quale appropriarsi di lavoro altrui, perciò di “perder profitto”, non sia “ragione sufficiente” per “far perdere” a bambini sotto i tredici anni e a adolescenti sotto i diciotto, anni il loro pasto di mezzogiorno, durante 12 o 16 ore, oppure per darglielo come si dà carbone e acqua alla macchina a vapore, come si dà sapone alla lana, come si dà olio alla ruota ecc. durante il processo di produzione stesso, come puro e semplice materiale ausiliario del mezzo di lavoro.

Nessun ramo d’industria inglese (facciamo astrazione dalla panificazione meccanica che comincia a farsi strada solo da poco tempo) ha conservato fino ad oggi modi di produzione così antichi, anzi, come si può vedere dai poeti dell’età imperiale romana, precristiani, quanto il panificio. Ma il capitale, come abbiamo già osservato, è in un primo momento indifferente di fronte al carattere tecnico del processo di lavoro del quale si impadronisce: in un primo momento lo prende come lo trova.

L’incredibile adulterazione del pane, specialmente a Londra, venne rivelata la prima volta dal conhitato della Camera bassa “sul l’adulterazione dei cibi” (1855-7856) e dallo scritto del dott. Hassall: Adulterations detected.
Conseguenza di queste rivelazioni fu la legge del 6 agosto 1860: “for preventing the adulteration of articles of food and drink”; legge inefficace, poiché naturalmente mostra la massima delicatezza verso ogni freetrader che intraprende “to turn a honest penny” (Di guadagnarsi qualche meritato soldo) mediante la compravendita di merci falsificate.
Il comitato stesso aveva formulato, in maniera più o meno ingenua, la convinzione che il libero commercio significa in sostanza commercio di materiali adulterati o, come dice spiritosamente l’inglese, “materiali sofisticati”. E infatti questa specie di “sofistica” sa far nero del bianco e bianco del nero, meglio di Protagora, e sa dimostrare ad oculos che ogni realtà è pura apparenza, meglio degli Eleati.

Ad ogni modo, il comitato aveva diretto gli occhi del pubblico sul suo “pane quotidiano”, e così sui fornai.
Contemporaneamente, risuonava in pubbliche adunanze e in petizioni al parlamento il grido dei garzoni fornai londinesi sul sovraccarico di lavoro, ecc. Il grido divenne così urgente che il signor H. S. Tremenheere, che era anche membro della più volte ricordata commissione del 1863, venne nominato commissario reale inquirente.
Il suo rapporto, insieme alle deposizioni dei testimoni, eccitò il pubblico (non il cuore del pubblico, ma il suo stomaco). L’inglese, che conosce bene la sua Bibbia, sapeva sì che l’uomo (se non è, per elezione gratuita, capitalista o proprietario terriero o fornito di una sinecura) è chiamato a mangiare il suo pane col sudore della sua fronte; ma non sapeva di dover mangiare nel suo pane, quotidianamente, una certa dose di sudore umano, mescolato con deiezioni di ascessi, ragnatele, blatte morte e lievito tedesco marcito (senza tener conto dell’allume, dell’arenaria e di altri piacevoli ingredienti minerali).
Senza nessun riguardo a sua santità il freetrade, la fin allora “libera” panificazione venne sottoposta alla sorveglianza di ispettori statali (conclusione della sessione parlamentare del 1863).
Con lo stesso Atto del parlamento venne proibito il lavoro dalle nove di sera alle cinque di mattina per i garzoni fornai al disotto di diciotto anni. Quest’ultima clausola dice quanto interi volumi sul sovraccarico di lavoro in questo ramo d’affari così patriarcalmente casalingo.



RLS, RLS TERRITORIALE, RLS DI SITO PRODUTTIVO: MANCA QUALCUNO?

Da Muglia La Furia

Tra i soggetti del sistema di prevenzione, cui il Testo Unico D.Lgs. 81/08 ha riservato un’attenzione particolare definendone ruolo, attribuzioni e strumenti operativi, vi è sicuramente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In realtà i rappresentanti sono più di uno. A quelli già individuati dalla 626, l’aziendale (RLS) e il territoriale o di comparto produttivo (RLST), il Testo Uncio ha aggiunto infatti quello di sito produttivo (RLS di sito).
Se qualcuno di voi ha avuto occasione di conoscerne ce ne dia notizia. Gliene saremo grati.

Gli sforzi del legislatore sono stati vanificati dall’inerzia delle parti sociali che non hanno saputo/voluto/potuto (fate voi) approfittare del ruolo loro affidato dal legislatore. Sono loro infatti che, nel rispetto dell’autonomia delle parti, avrebbero dovuto regolare attraverso gli strumenti della contrattazione, molti aspetti riguardanti la rappresentanza dei lavoratori: dalla formazione, all’aggiornamento, dalle modalità di elezione agli ambiti di attività, dal tempo a disposizione alla tutela.

Analoga attenzione, sempre da parte del legislatore del Testo Unico, hanno trovato gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, con un forte aumento del loro ruolo e del loro “potere” organizzativo.
In questo caso, il penoso stato delle relazioni industriali in Italia e bassi interessi di bottega, hanno lasciato campo aperto alla proliferazione di organismi in stile “4 amici al bar” che, preso a riferimento un contratto di lavoro (magari rumeno che nessuno in Italia si sogna di applicare) si sono trasformati in un “presunti” organismi paritetici/enti bilaterali conquistando la scena della formazione per tutti e ovunque, senza accreditamento...basta pagare.
Davvero un quadro penoso dello stato delle relazioni industriali in Italia e c’è da domandarsi che cosa si aspetti ancora per dare attuazione all’articolo 39 della Costituzione (*).

A nulla è valsa (e con il prossimo accordo per la formazione degli RSPP si prosegue su questa strada) l’incessante azione definitoria portata avanti da Ministeri e Regioni nel tentativo di inquadrare (inutilmente) il ruolo di tali organismi “farlocchi” per limitare l’attività “piratesca” svolta. Prendete tutti gli accordi sulla formazione, le linee guida interpretative o applicative e, già che ci siete, andate a vedervi anche gli interpelli. Tutto inutile.
Adesso poi siamo alle comiche con organismi cosiddetti “paritetici” che denunciano altri enti cosiddetti “bilaterali” per attività illegittime.

Ma andiamo avanti. Risulta non attuata anche la previsione del registro nazionale degli RLS e quella dell’istituzione del fondo per la pariteticità con il quale si sarebbero dovuti retribuire i rappresentanti territoriali e sostenere gli organismi paritetici. Un fondo alimentato dai datori di lavoro nella cui azienda non sia stato eletto un RLS con due ore di retribuzione/anno per ogni dipendente.

E dell’election day qualcuno ha mai sentito parlare? Nooo? Ma daiiii… andate a leggervi l’articolo 47, comma 6 del D.Lgs. 81/08.
A me pareva una cosa interessante aver definito un “tempo” certo per discutere di tutela del lavoro e approfittare dell’occasione per procedere alla elezione e rielezione dei rappresentanti dei lavoratori.

So che potrebbe sembrare il contrario. Ma deve essere chiaro che io porto molto rispetto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Non così per le organizzazioni che dovrebbero regolare il loro lavoro, sostenerli sul piano della formazione e della capacità operativa e invece li abbandonano a loro stessi quando non li trasformano, questo vale soprattutto per gli RLST, in meri procacciatori di tessere. Anche per questo motivo ho dedicato molti post al tema e in calce troverete i link per andarli a ripescare nel blog.

Un ruolo quello del rappresentante dei lavoratori spesso “controverso” (si discute ancora molto sul fatto che “debba” esserci in ogni azienda); “mistificato” soprattutto da parte dei datori di lavoro che lo definiscono “responsabile della sicurezza dei lavoratori”; “ignorato” da parte degli stessi lavoratori quando neppure sanno che esiste o “denigrato” quando i si aspettano cose che un RLS non può fare; “trascurato” dalle organizzazioni che avrebbero il dovere di sostenerlo e, infine, fortemente “deluso” ad esempio quando viene a sapere che il suo “parere non è vincolante” (trattasi infatti di consultazione, peraltro obbligatoria per il datore di lavoro) il che rappresenta l’ancora di salvezza per un soggetto che altrimenti si vedrebbe trascinato nell’alveo della corresponsabilità penale per scelte che sono e devono rimanere in capo al datore di lavoro.

Muglia La Furia

(*) Articolo 39 della Costituzione
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Sullo stesso argomento nel blog vedi:

Per quanto riguarda gli accordi sul ruolo e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vedi:
Accordo interconfederale Applicativo Dlgs 81/08 RLS-RLST Confapi-Cisl-Uil 22 luglio 2009
Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl e Uil del Piemonte (Formazione RLS), 23 novembre 2010
Accordo interconfederale sui RLS e sicurezza, Confapi-Cgil-Cisl-Uil, 20 settembre 2011
Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl, Uil del Piemonte - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 8 febbraio 2013
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9663:2013rlspiemonte&catid=140:2013&Itemid=61


SULLA RESPONSABILITA’ PER UN INFORTUNIO OCCORSO A UN LAVORATORE DISTACCATO

Da: PuntoSicuro
18 maggio 2015
di Gerardo Porreca

Nel caso di distacco di un lavoratore da un’impresa all’altra tutti gli obblighi di prevenzione e protezione dai rischi sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante.
Torna la Corte di Cassazione in questa sentenza ad esprimersi in merito alla individuazione delle responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore distaccato.
Lo aveva già fatto in occasione della sentenza della Sezione IV penale n. 30483 del 10/07/14 nella quale la stessa Corte aveva avuto modo di precisare che, secondo quanto indicato nelle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui un datore di lavoro distacchi un proprio dipendente perché svolga la propria attività per conto di un altro datore di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante.
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa occasione riguarda in particolare l’infortunio occorso al dipendente di una società mandato a svolgere la propria attività presso un’altra società, il cui amministratore unico, coimputato, è stato anche giudicato e riconosciuto colpevole (ma comunque non ricorrente), senza che il suo datore di lavoro avesse proceduto preventivamente ad una adeguata valutazione dei rischi connessi all’attività stessa.

L’amministratore e legale responsabile di una società ha fatto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quella di primo grado, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 589 del Codice Penale [omicidio colposo], commesso in violazione della normativa antinfortunistica in danno di un suo lavoratore dipendente.
La Corte di merito, ripercorrendo gli argomenti già sviluppati in primo grado, aveva individuato i profili di colpa del datore di lavoro distaccante per avere questi, nell’ambito di un rapporto di appalto intercorrente con una società distaccataria, consentito al proprio dipendente di svolgere la propria attività presso la stessa senza avere proceduto a una preventiva e adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività. Anzi, era risultato che il datore di lavoro distaccante non si era neppure curato di conoscere in anticipo le mansioni che il proprio dipendente era chiamato a svolgere presso la sede dell’altra società.

In particolare l’operaio infortunato era stato chiamato a svolgere un’operazione di “rabbocco” di olio in condizioni di precario equilibrio e senza le dovute misure di sicurezza per evitare la caduta dall’alto per cui, nel corso dell’operazione, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra, riportando le lesioni che lo avevano condotto alla morte.
Tale situazione, vuoi sotto il profilo della ricostruzione dell’incidente, vuoi con riferimento all’addebito di colpa, era stata ricostruita valorizzando, tra l’altro, la deposizione di un lavoratore della società committente, che spesso svolgeva personalmente quel lavoro, ma anche gli esiti degli accertamenti svolti dal personale dell’Ispettorato intervenuto a effettuare le indagini ed a determinare la dinamica dell’incidente.

Nessun apporto decisivo, inoltre, era stato attribuito alle dichiarazioni rese da un altro testimone, collega di lavoro dell’infortunato, che si era limitato a illustrare una diversa, possibile modalità di effettuazione dell’operazione e anzi ciò ha rafforzato la convinzione del Giudice in merito alla carenza di una preventiva attività prevenzionale, formativa e informativa nei confronti del lavoratore distaccato.

Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Il ricorrente, secondo la suprema Corte, ha proposto una ricostruzione del fatto non risultante dal testo della Sentenza e come tale preclusa alla cognizione del giudice di legittimità limitandosi ad una censura sulla valutazione dei fatti come ricostruiti dal Giudice di merito, pur in presenza di una motivazione logicamente argomentata.
La censura, infatti, ha precisato la Sezione IV, si è limitata a richiamare il contenuto di una deposizione testimoniale, su cui i giudici si erano ampiamente soffermati e la stessa ha sottolineato che, se anche l’operazione si fosse potuta compiere in modo diverso, l’individuazione d’una modalità alternativa era rimessa, di fatto, alla fantasia e all’iniziativa della persona chiamata a eseguire l’operazione di rabbocco. La doglianza del ricorrente è stata ritenuta senz’altro generica e comunque inammissibile perché mirava a proporre una rinnovazione dell’apprezzamento del compendio probatorio concordemente sviluppato nei due gradi di giudizio.

“In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra” - ha sostenuto la suprema Corte - “per effetto della modifica normativa introdotta dall’articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 81/08 sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante”.
Il datore di lavoro, infatti, ha così proseguito la Sezione IV, in termini generali è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come si è verificato nel caso in esame in cui non erano presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per l’esecuzione dei lavori, e l’omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile.

In tal senso, secondo la Sezione IV della Corte di Cassazione, i Giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato era venuto meno all’obbligo di valutazione del rischio specifico connesso all’opera di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso l’impresa distaccataria, aggiuntiva rispetto ad altri lavori che erano stati oggetto di uno specifico contratto di appalto ed erano già stati conclusi, consistente nel rabbocco dell’olio di un motoriduttore installato presso l’impresa stessa.
L’imputato, ha sostenuto ancora la Sezione IV, “aveva violato i propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, inviando gli operai presso l’impresa distaccataria senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione”.

Né nel caso in esame potrebbe essere invocato, ha così concluso la Corte di Cassazione, il cosiddetto principio di “affidamento” in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili all’attività che svolge, dato che detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell’inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, così come è accaduto nel caso in esame.
Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente richiamato dall’imputato né con riferimento all’operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell’operazione di manutenzione ordinaria, nel corso della quale si è verificato l’incidente, né con riferimento alla condotta del coimputato legale rappresentante della ditta distaccataria (non ricorrente), considerata proprio la pregressa violazione rimproverata al datore di lavoro distaccante.
La Sentenza n. 15696 del 16 aprile 2015 della Corte di Cassazione “Nel caso di distacco di un lavoratore da un’impresa all’altra tutti gli obblighi di prevenzione e protezione dai rischi sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante” è consultabile all’indirizzo:



AGENZIA UNICA PER LE ISPEZIONI DEL LAVORO

Da: PuntoSicuro
15 maggio 2015
        
Il prossimo 14 giugno scade la delega che il Parlamento ha concesso per emanare i decreti per istituire la “Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”.
Angelo Branduardi e Frederick Frankenstein ci ricordano che “si può fare”.

La Giornata mondiale per la salute sul lavoro, dello scorso 28 aprile dovrebbe darci l’occasione per fare qualche riflessione fuori dal nostro piccolo condominio. Quest’anno il tema è stato la “Salute e sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici sul lavoro”. Quelli su cui il nostro Paese e il Servizio Sanitario Nazionale globalmente, in particolare i Servizi per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (gli SPSAL), sono alquanto inadempienti in relazione all’organizzazione dei controlli necessari per verificare l’attuazione delle normative europee REACH (Registration, Evalutation, Authorisation and Restriction of Chemicals) e CLP/GHS (Classification, labeling and packaging of substances and mixtures/Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals).

Il prossimo 14 giugno scade la delega che il Parlamento ha concesso al Governo per emanare i Decreti Legislativi previsti nella Legge n. 183 del 10 dicembre 2014. In particolare, mi riferisco all’istituzione della “Agenzia unica per le ispezioni del lavoro”, come la definisce il provvedimento legislativo.

In una precedente occasione, mi sono occupato della necessaria modifica costituzionale dell’articolo 117 e dei riflessi che questa dovrebbe avere sul sistema di controllo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, terminando con la “peculiarità che ci contraddistingue rispetto al resto del mondo”.
Questa volta cercherò di spiegare perché ritengo necessario che il nostro sistema si evolva, magari ispirandosi ai modelli esistenti in altri Paesi. A mio avviso questo è il modo in cui si deve razionalizzare tutto il complesso in discussione, mediante il quale si otterrebbe anche la sua semplificazione, almeno organizzativa e strutturale. Quella legislativa, sarebbe una conseguenza inevitabile.

Senza andare molto lontano, negli USA o in Australia, ad esempio, vorrei fare qualche confronto con gli altri Paesi dell’Unione Europea. Come ho già avuto modo di argomentare in altre circostanze, le informazioni che cito sono tratte dall’ILO, dall’EU-OSHA, da EUROSTAT, dall’INAIL e dai rapporti annuali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull’Attività delle regioni e delle province autonome per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Ma prima, qualche numero.
Con tutta la prudenza necessaria nel trattare questi dati, l’ILO ci dice che il 9,8% degli infortuni che accadono nel mondo avvengono in Italia (esclusi quelli in itinere) e di questi il 2,7% sono mortali, avendo l’1,2% dei lavoratori del resto del mondo.
Con altrettanta prudenza, bisogna sapere quali sono i tassi standardizzati europei dei casi mortali italiani (incidenza infortunistica per 100.000 occupati): 1,3 nel 2012 contro lo 0,1 della Finlandia, lo 0,6 del Regno Unito e dei Paesi Bassi, lo 0,8 della Svezia, lo 0,9 della Germania.
Purtroppo, per le malattie professionali, reperire i dati da confrontare è estremamente difficoltoso per molte ragioni. L’ILO ci indica il numero complessivo di quelli mortali per ogni anno: 2.020.000 su un totale di 160.000.000. Nonostante l’UE abbia emanato il regolamento 1338/2008 che stabilisce l’obbligo di comunicazione di questi dati, è ancora molto difficile averne di perfettamente confrontabili a causa delle differenze esistenti nella varie legislazioni.

Passando a un sommario esame di come sia articolata la vigilanza nei luoghi di lavoro per verificare la rispondenza alla legislazione che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, si nota come in quasi tutti i 38 Paesi su cui ho fatto qualche approfondimento, ci siano degli unici organismi pubblici di controllo (in genere Agenzie) supervisionati dai Ministeri del lavoro o Ministeri multifunzionali a esso assimilabili. In nessun caso questi compiti sono svolti esclusivamente dai servizi sanitari pubblici, come in Italia. Neppure nel Regno Unito, dove hanno inventato il “national health service”, il servizio sanitario nazionale.

In quasi tutti i 38 Paesi il sistema è unico con quello che garantisce il rispetto delle norme contrattuali e assicurative, ma sempre con ispettori che si occupano solo di una funzione: salute e sicurezza o aspetti contrattualistici, contributivi, assicurativi.
L’unica eccezione (ma non nelle funzioni ispettive descritte) esiste in Irlanda, in cui ci sono due agenzie nazionali separate. Nel Regno Unito, è stato molto indicativo e interessante constatare che nelle pagine di presentazione di questi compiti, vi è sempre riportata la possibilità per le aziende ispezionate, di segnalare alla medesima autorità locale le eventuali difformità di applicazione della normativa da parte degli ispettori, rispetto agli standard fissati dall’HSE. In Italia ci sarebbero un fiume di segnalazioni.

Ai patiti del federalismo non dovrebbe sfuggire il sistema tedesco, formato da 16 agenzie federali (una per ogni Land) coordinate da quella nazionale, che a sua volta dipende dal solito Ministero del lavoro e degli affari sociali (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Altro che 250 SPSAL/SIA dipendenti da altrettante amministrazioni diverse esistenti in Italia.
Ma, in parte, queste non sono informazioni nuove. Le avevano già date alcune delle sei commissioni d’inchiesta parlamentari sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali che si sono succedute negli anni.
Un’agenzia che mi è sempre piaciuta, fin dalla sua istituzione, è quella portoghese: l’ACT, la “Autoridade para as Condições do Trabalho”, l’Autorità per le condizioni del lavoro, nata dalla fusione in un solo organo dei vari ispettorati locali.

Nel nostro Paese i controlli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori civili nei settori marittimo, aereo, ferroviario e minerario, sono demandati ad organismi diversi:
-         al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quelli del personale che lavora nei porti in collaborazione/coordinamento con le Autorità portuali;
-         alle Capitanerie di Porto (cioè alla Marina Militare, Ministero della difesa), quelli del personale che lavora a bordo della imbarcazioni italiane e a questo, sarebbe stata intenzione dell’ex ministro Lupi, aggiungere anche quello straniero per effetto della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo del’ILO, MLC 2006 (una scelta tutta italiana non ancora del tutto superata);
-         agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, quelli del personale degli aeroporti;
-         congiuntamente a Trenitalia/RFI e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli di tutto il personale di queste aziende pubbliche, ma solo per gli aspetti di sicurezza, con il grosso limite che solo una piccolissima parte della legislazione in vigore è applicabile e sanzionabile, mentre, i rischi per la salute sono appannaggio del SSN; a tutto ciò, si aggiunge la particolarità che queste divisioni di competenze non valgono per i gestori privati di concessioni ferroviarie, poiché la vecchia legislazione non contemplava l’esistenza di concessioni a privati: il trattamento legislativo a loro riservato è del tutto simile a quello di una officina meccanica privata; si deve necessariamente aggiungere un altra singolarità: spesso le indagini per gli infortuni accaduti nel settore ferroviario sono svolte dalla Polizia Ferroviaria, invece che dagli ispettori tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
-         alle Regioni, direttamente e non tramite il SSN, quelli del personale che lavora nella miniere, nelle cave, nelle torbiere e nell’estrazione delle acque minerali.
A tutto ciò, si aggiungono le competenze del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e quello della salute. Al primo giungono tutte le segnalazioni di non conformità alle Direttive di prodotto (in genere dal SSN) che riguardano la sicurezza delle attrezzature e delle macchine, che le “istruisce” e demanda all’INAIL (oggi, prima era l’ISPESL) la verifica dell’attendibilità di quanto segnalato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il controllo delle modifiche richieste dal MISE.
Il Ministero della salute, tramite la sua Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha tra le sue funzioni anche quella della “prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal Decreto Megislativo 9 aprile 2008, n.81”.

Che dire, solo in qualche altro Paese esistono divisioni per grandi settori produttivi, ad esempio in Finlandia: petrolifero, porti, aeroporti. Ma sempre e comunque, gli organi sono unici, la legislazione non contempla “zone franche” e l’autorità di supervisione statale è sempre una sola. Da questa dipendono i singoli organi.
Solo in Italia esiste una confusione così estesa e una arretratezza/scoordinamento legislativo in alcuni settori, sconvolgente: marittimo/portuale e ferroviario. Forse non è un caso che se si cerca l’organizzazione ispettiva esistente in Italia nel sito dell’ILO, si troveranno delle scarse informazioni.

Qualche annotazione sulla parte principale della nostra pubblica amministrazione che si occupa di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL (cioè del SSN).
Qualcuno dovrebbe spiegare il perché di questi dati, calcolati dalla fonte ufficiale, relativi agli SPSAL di tutto il Paese:
Indagini di polizia giudiziaria per infortuni concluse con contravvenzioni:
-         2012 28,2%
-         2011 36,0%
-         2010 32,1%
-         2009 29,2%
-         2008 30,4%
Indagini di polizia giudiziaria per malattie professionali concluse con contravvenzioni:
-         2012 8,5%
-         2011 9,1%
-         2010 12,1%
-         2009 19,1%
-         2008 10,6%
Aziende ispezionate in cui sono state rilevate irregolarità sanzionate:
-         2012 31,8%
-         2011 36,1%
-         2010 33,2%
-         2009 34,0%
-         2008 49,8%
Totale medio delle violazioni riscontrate da ogni ufficiale di polizia giudiziaria:
-         2012 € 14 913.87 euro
-         2011 € 17 628,27 euro
-         2010 € 19 489,33 euro
-         2009 € 21 057,45 euro
-         2008 € 16 062,06 euro
Secondo me, sono dati lontani dalla normalità. Lo dico con cognizione di causa.

Sempre dai rapporti annuali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rilevo che non vengono mai quantificate le “disposizioni” (istituto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 520 del 19 marzo 1955,) e mi torna in mente una affermazione fatta dal dottor Beniamino Deidda e contenuta negli atti “Organizzazione dell’attività inquirente e strumenti per garantire una cultura specialistica negli uffici giudicanti”, Incontro di studio sul tema tutela della sicurezza del lavoro – Roma 24 maggio 2007, Consiglio Superiore della Magistratura, in cui diceva: “Penso all’uso illegittimo della disposizione cui si è già fatto cenno. Ci sono regioni in cui quest’uso è assai diffuso e sembra non avere rilievo la circostanza, che in verità appare decisiva, che l’articolo 25 del D.Lgs. 758/94 faccia divieto di utilizzare gli istituti della diffida e della disposizione nelle contravvenzioni. Ma i servizi di certe regioni italiane ritengono che la prescrizione sia misura troppo dura nei confronti del contravventore e allora adottano la più dolce misura della disposizione, una sorta di avvertimento che entro un certo termine il contravventore deve mettersi a posto”.
Questa “prassi”, che dura da tantissimi anni, mi pare che sia materia per la Corte dei Conti.

Intanto, i morti in mare e nelle ferrovie continuano ad esserci. La legislazione di settore è inadeguata, scoordinata rispetto al Decreto Legislativo 81 del 2008 e i sindacati di categoria fanno appelli, petizioni e protestano da anni.
Le malattie professionali in agricoltura sono cresciute del 141,7% (avete letto bene, 141,7%!) confrontando il 2013 con il 2009. Gli esposti a polveri di legno sono 120.000. Il 62% delle cassiere hanno patologie diagnosticate alle spalle e alle mani. Esiste il fenomeno diffusissimo e perdurante della “sottonotifica” anche perché c’è una “evasione degli obblighi di denuncia da parte dei medici” e “difficoltà diagnostiche nei casi più complessi, pressioni dirette o indirette da parte dei datori di lavoro sui lavoratori e sugli stessi medici competenti, soprattutto nelle piccole imprese, per timori di aumento dei premi assicurativi e azione penale”.
Diverse Regioni sono ancora inadempienti all’obbligo di censire l’amianto, che risale al 1992 ed ogni anno ci sono 1.500 morti, ma solo 700 vengono indennizzati.

Di fronte a questi problemi, anche frutto della frammentarietà e disomogeneità dei controlli (se ci sono), quando leggo sui rapporti annuali regionali, prefazioni rassicuranti e auspicanti, da parte di qualche medico, mi chiedo (veramente, penso di saperlo) perché non è ancora stato realizzato il SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione? Non è certo la panacea di tutti i mali, ma sarebbe indispensabile nel sistema frammentato attuale. Invece, diventerebbe inutile se esistesse una sola agenzia per il controllo delle condizioni del lavoro, perché questa dovrebbe necessariamente avere tutti i dati utili a gestire le attività prevenzionistiche e ispettive per conoscere i problemi della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Dunque, se vogliamo superare queste “inefficienze”, sarebbe il caso di iniziare a unificare le competenze che ha lo Stato e, non appena definita la riforma costituzionale, aggiungere eventualmente anche quelle delle Regioni, cioè del SSN. Esiste già il “germe” aggregatore (in senso chimico): si chiama INAIL e tale unificazione rappresenterebbe il naturale completamento di questo ente, come è avvenuto con l’ISPESL e l’IPSEMA. Insomma, iniziare con una Agenzia “leggera” che diventi completa non appena possibile. Si può fare da subito e la delega in scadenza ne è l’occasione. A tale scopo, da oltre un anno esiste un apposito progetto di legge.

Ovviamente, per farlo sono necessarie delle risorse umane ed economiche. Quelle umane possono essere reperite con la mobilità intercompartimentale, ad esempio accettando le richieste dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, oppure di ingegneri, tutti da assegnare al profilo professionale di ispettori tecnici. Per quelle economiche, premesso che l’Agenzia dovrebbe essere costituita secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, le risorse posso essere reperite anche dalla modifica dell’articolo 13, comma 6 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, oltre quanto già previsto dal D.Lgs.300/99.

Con questi fatti potremo dare una rispettosa, concreta e piccola risposta, ad esempio, ai familiari di Giuseppe Toneatti, morto lo scorso 30 marzo nell’esplosione di una cisterna dell’inceneritore di rifiuti speciali di Spilimbergo (PN), su cui Stefano Pedica della direzione PD ha dichiarato: “Sulla sicurezza non si deve mai abbassare la guardia e, anche in tempi di spending review, bisogna aumentare i fondi per gli ispettorati del lavoro. La morte di un operaio sul lavoro è un fatto gravissimo che deve impegnare il governo a investire di più sulla sicurezza, incrementando l’attività ispettiva. E’ doveroso aumentare i controlli, in quanto sono ancora tanti i posti di lavoro dove si rischia la vita perché non vengono rispettate le norme. Questo non deve più avvenire e lo ribadiamo nel giorno in cui, purtroppo, piangiamo l’ennesima morte bianca”.

Massimo Peca
Ispettore tecnico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

NB: Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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