lunedì 22 giugno 2015

21 giugno - Importante sentenza della Corte D'Appello di Milano: Sciopero ad oltranza, il licenziamento è comunque illegittimo



Confermando un approccio interpretativo consolidato, la Corte d'Appello di Milano – con sentenza n. 536 del 21 luglio 2014 – si è espressa in maniera positiva sulla legittimità dello sciopero, al di là dalle modalità con cui viene posto in essere, e al di là della durata più o meno estesa (a patto, naturalmente, che sia finalizzato a tutelare un interesse collettivo dei lavoratori). Dunque, viene considerato illegittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore in sciopero per assenza ingiustificata dello stesso del luogo di lavoro.
Ecco le motivazioni della sentenza. 
Nella fattispecie esaminata dai giudici milanesi, il lavoratore era stato licenziato mentre era in sciopero: il lavoratore aveva infatti aderito a un'iniziativa di astensione dal lavoro indetta da un'organizzazione sindacale a seguito della cessazione di attività all'interno di un punto vendita della società. Il datore di lavoro aveva espressamente domandato al lavoratore di indicare la località in cui avrebbe voluto essere trasferito, scegliendola tra quelle indicate. Il lavoratore non aveva tuttavia espresso alcuna preferenza sulla sede di destinazione, e la società gli comunicava dunque il trasferimento su propria decisione, invitandolo altresì a riprendere il servizio, e contestando contestualmente l'illegittimità dello sciopero. Dopo un periodo di malattia e dopo un ulteriore periodo di ferie, il lavoratore comunicava l'intenzione di riprendere l'astensione dal lavoro per sciopero. Veniva dunque licenziato per assenza ingiustificata dal proprio posto di lavoro e per insubordinazione reiterata. 
Tuttavia, già il tribunale di Milano dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, riconoscendo dunque al lavoratore il risarcimento del danno, come determinato nella misura della retribuzione dal giorno del licenziamento sino alla data di cessazione dello sciopero. La Corte ha supportato la stessa decisione del tribunale, sostenendo che non può essere attribuita rilevanza al fatto che lo sciopero fosse stato proclamato ad oltranza per un ampio lasso di tempo, con conseguenti problemi di natura organizzativa e produttiva alla società. La Corte non ha infine ravvisato alcuna insubordinazione da parte del lavoratore, sostenendo che l'astensione dal lavoro presso la nuova sede era conseguente alla scelta di esercitare il legittimo esercizio di sciopero. 
Da Bianco lavoro blog magazine

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