in questi giorni le temperature eccessive provocano
malesseri e danni
alla salute dei lavoratori specie degli operai
un apprrofondimento cobas e la newsletter Know your
rights a
disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici
Il documento "15 07 20 Cobas Pisa microclima
1.doc" tratta di lavoro
estivo all'aperto e quindi ricomprende anche il
rischio da radiazioni
ottiche naturali da non sottovalutare. Si può comunque
applicare anche
al lavoro al coperto come concetti generali. E'
abbastanza sintetico e
secondo me molto più divulgativo.
Il documento "15 07 20 Cobas Pisa microclima
2.doc" tratta di lavoro
all'aperto, è decisamente più approfondito
sull'aspetto legislativo
cobaspisa.it
di seguito gli approfondimenti:
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MICROCLIMA CALDO E ESPOSIZIONE A
RAGGI SOLARI
Con l’
avvicinarsi della stagione estiva, molte categorie di lavoratori che operano
all’ aperto (in genere lavoratori edili, agricoli, della industria peschiera,
ecc.), si troveranno ad affrontare condizioni di alte temperatura e umidità ed
esposizione diretta ai raggi del sole.
Al di là
del semplice aspetto di disagio fisico (accompagnato dal fatto che spesso al
lavoro all’ aperto si associa anche sforzo muscolare), occorre considerare che
tali condizioni di lavoro possono portare a patologie professionali anche gravi
e a infortuni derivanti dalle disagevoli condizioni psicofisiche.
Ricordo
infatti, ad esempio, che condizioni di lavoro termiche estreme calde possono
portare a collassi cardiocircolatori, mentre l’ esposizione prolungata ai raggi
solari (radiazioni ottiche naturali) può portare a carcinomi della pelle.
Tutti i
rischi correlati al lavoro all’ aperto nella stagione estiva devono essere
debitamente considerati nel documento di valutazione dei rischi.
Infatti
tale tipologia di fattori di rischio rientra tra gli agenti fisici pericolosi
per la salute di cui al Titolo VIII del D.Lgs.81/08, che riguarda appunto gli
agenti fisici, così come definiti dall’ articolo 180, comma 1:
“Ai fini del presente decreto legislativo per
agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Per tutti
tali agenti il datore di lavoro ha l’ obbligo di eseguire una specifica
valutazione del rischio, all’ interno della quale definire le misure di
prevenzione e protezione per la protezione della salute dei lavoratori. Tale
obbligo è sancito dall’ articolo 181 del Decreto:
“1. Nell'ambito della valutazione di cui
all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni
ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione
in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é
aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla
obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e
calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento
di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi
precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui
all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro
secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata”.
In
generale la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ articolo 181 del
Decreto, configurandosi come violazione dell’ articolo 29, comma 1, relativo
all’ obbligo della redazione della valutazione del rischio è punita, dall’
articolo 55, comma 1, lettera a), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Nello
specifico poi la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’
articolo 181, comma 2 del decreto è punita, dall’ articolo 219, comma 1,
lettera a), con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Oltre agli obblighi generali di prevenzione e protezione
dagli agenti fisici legati al microclima e alle radiazioni solari, il datore di
lavoro e i dirigenti sono obbligati a fornire ai lavoratori e ai RLS adeguata e
specifica informazione e formazione, come stabilito dall’ articolo 184 del Decreto:
“Nell'ambito degli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a
rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o
calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli
effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni
sanitarie all'uso”.
La violazione,
da parte del datore di lavoro o dei dirigenti, dell’ articolo 184 del Decreto è
punita dall’ articolo 219, comma 2, lettera b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 750 a 4.000 euro.
Infine i lavoratori esposti in maniera significativa a microclima caldo e
a radiazioni solari devono essere sottoposti a specifica sorveglianza
sanitaria, secondo quanto disposto dall’ articolo 185 del Decreto:
“1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui
all'articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei
casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati
della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per
il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in
un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai
rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio”.
La violazione da parte del medico competente dell’
articolo 185 del decreto è punita, dall’ articolo 220, con l'arresto fino tre mesi o con
l'ammenda da 400 a 1.600 euro.
Tenendo conto che su questi argomenti (come d’ altro canto su molti altri
relativi alla tutela della salute e della sicurezza) le aziende fanno poco o
niente, nel seguito riporto due schede (estratte dal Piano Operativo di
Sicurezza di un’ azienda edile) da me redatte relativamente ai possibili rischi
derivanti dal microclima caldo e/o dalle radiazioni ottiche solari, alle misure
di prevenzione e protezione, alle procedure da adottare per eliminare o ridurre
i rischi e infine alla sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i lavoratori
esposti.
Ricordo che tutte le misure indicate nelle schede sono a totale onere e
responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti e del medico competente.
Marco Spezia
* * * * *
MICROCLIMA CALDO
POSSIBILI RISCHI
Tenendo conto del periodo temporale in cui verranno eseguiti i lavori e
che parte di essi verranno eseguiti all’ aperto e in zone non ombreggiate,
potranno essere presenti nei luoghi di lavoro temperature superiore ai 30 °C,
accompagnate da tassi di umidità elevati (> 80%) tali da creare condizioni
microclimatiche di discomfort termico (ambienti moderati caldi) o addirittura
di stress termico (ambienti estremi caldi).
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori sono, in ordine
di gravità:
-
disturbi dermatologici sotto forma di eruzioni
cutanee e vescicole;
-
sudorazione eccessiva con perdita di sali e
conseguente spossatezza, vertigini, nausea, cefalea;
-
sbalzi termici (soprattutto nel caso di utilizzo di
mezzi di sollevamento e trasporto condizionati o accesso alle baracche di
cantiere se condizionate) con conseguenti disturbi muscolari o del sistema
respiratorio;
-
congestioni da ingestione di bevande molto fredde;
-
modificazioni delle attività psicosensoriali e
psicomotorie, quali affaticamento e abbassamento del livello di attenzione;
-
crampi muscolari da calore;
-
instabilità del sistema cardiocircolatorio;
-
sincope da calore con possibile ipossia cerebrale e perdita di coscienza;
-
colpo di calore con
possibile perdita di coscienza,
coma.
Tali rischi per la salute, associati ai rischi specifici di cantiere,
possono poi essere fonte di infortuni anche gravi.
A tali rischi si sommano quelli derivanti da esposizione a radiazioni
ottiche naturali (vedi scheda specifica).
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, il datore di lavoro e i dirigenti provvedono a:
-
definire
turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18
alle 24);
-
programmare
le lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina o
nelle ultime ore della sera;
-
prevedere adeguati periodi di riposo per le
lavorazioni più
impegnative fisicamente;
-
evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di
aria;
-
predisporre
ripari dal sole (teloni, ombrelloni);
-
se
possibile prevedere l’ umidificazione periodica delle pareti e dei pavimenti in
prossimità dei luoghi di lavoro;
-
mettere
a disposizione adeguati quantitativi di acqua minerale naturale da bere e di
acqua corrente per inumidirsi;
-
fornire ai lavoratori indumenti di lavoro in tessuto
naturale e non sintetico;
-
fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone con visiera o cappelli a
larga falda in paglia);
-
eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di
climatizzazione dei mezzi di sollevamento e trasporto e delle baracche di
cantiere, con verifica dell’ efficienza e pulizia dei filtri.
PROCEDURE DI LAVORO
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, i lavoratori interessati sono tenuti a:
-
evitare
l’ esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori
in zone d’ ombra;
-
se molto sudati, evitare l’ esposizione a zone
fortemente ventilate;
-
bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda;
-
asciugarsi regolarmente il sudore;
-
inumidirsi regolarmente il capo;
-
se non obbligatorio indossare il casco
antinfortunistico, indossare berretti in cotone con visiera o cappelli a larga
falda in paglia;
-
in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e
trasporto condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente bassa e
prevedere un periodo di acclimatazione con riduzione graduale della temperatura
impostata;
-
mantenere all’ interno delle baracche, se dotate di
condizionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto alla temperatura esterna;
-
durante il pasto evitare l’ assunzione di alimenti
ricchi di grassi, mentre è consigliabile l’ assunzione di frutta e verdura;
-
in caso di percezione di sintomi quali giramenti di
testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, interrompere le attività e
portarsi in zona all’ ombra e moderatamente ventilata.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per i lavoratori esposti in maniera significativa a
condizioni microclimatiche estreme calde, il medico competente, sentito il
Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto la seguente sorveglianza
sanitaria:
-
visita medica obiettiva cardiologica con cadenza
annuale;
-
elettrocardiogramma con cadenza biennale.
Su giudizio del medico competente sono poi possibili
come esami di secondo livello:
-
elettrocardiogramma sotto sforzo;
-
ecocardiografia.
ESPOSIZIONE A
RADIAZIONI OTTICHE NATURALI (RAGGI SOLARI)
POSSIBILI RISCHI
Tenendo conto del periodo temporale in cui verranno eseguiti i lavori e
che parte di essi verranno eseguiti all’ aperto e in zone non ombreggiate, i
lavoratori che non operano all’ interno di mezzi di sollevamento e trasporto
potranno essere sottoposti a rischio da esposizione a radiazioni naturali
(raggi solari).
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori per la pelle
sono, in ordine di gravità:
-
eritema (scottatura);
-
reazione di fotosensibilità;
-
processo accelerato di invecchiamento;
-
tumori cutanei;
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori per gli occhi
sono, in ordine di gravità:
-
fotocheratite;
-
fotongiuntivite.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, il datore di lavoro e i dirigenti provvedono a:
-
definire
turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18
alle 24);
-
predisporre
ripari dal sole (teloni, ombrelloni);
-
fornire ai lavoratori indumenti da lavoro a trama fitta in tessuto naturale e non
sintetico;
-
fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone con visiera o cappelli a
larga falda in paglia);
-
fornire ai lavoratori creme per la pelle con Fattore
di Protezione Solare (FPS) per i raggi UVB pari almeno a 30 e fattore Persistent
Pigment Darkening (PPD) per i raggi UVA pari almeno a 10;
-
in caso di lavorazioni con possibilità di riflesso
dalla pavimentazione fornire ai lavoratori occhiali con numero di gradazione
per la protezione dalla luce solare pari almeno a 6-2 secondo UNI EN 172:2003.
PROCEDURE DI LAVORO
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, i lavoratori interessati sono tenuti a:
-
evitare
l’ esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori
in zone d’ ombra;
-
indossare
sempre gli indumenti da lavoro;
-
se non obbligatorio indossare il casco
antinfortunistico, indossare berretti in
cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia;
-
applicare a inizio lavorazioni la crema di
protezione solare, ripetendo l’ applicazione almeno ogni 3 ore;
-
in caso di lavorazioni con possibilità di riflesso
dalla pavimentazione indossare occhiali
con protezione UV;
-
in caso di percezione di sintomi quali bruciori
della pelle o degli occhi, interrompere le attività e portarsi in zona all’
ombra.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per i lavoratori esposti in maniera significativa a
radiazioni ottiche naturali (raggi solari), il medico competente, sentito il
Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto la seguente sorveglianza
sanitaria:
-
visita medica obiettiva dermatologica con cadenza
annuale.
Su giudizio del medico competente sono poi possibili
come esami di secondo livello:
-
visita medica specialistica dermatologica.
LAVORO ALL’APERTO E PROTEZIONE DAI
FATTORI MICROCLIMATICI
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Le modalità
di esecuzione del lavoro all’aperto, con riferimento alla tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, in funzione anche delle condizioni
meteorologiche o climatiche, è regolato (come per la maggior parte delle
attività lavorative) dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni (nel seguito Decreto).
SISTEMAZIONE
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’argomento
del lavoro all’aperto è trattato a livello generale nell’ambito del Titolo II “Luoghi
di lavoro”.
All’interno
di tale Titolo, l’articolo 64, comma 1, lettera a) definisce quali siano gli
obblighi a carico del datore di lavoro (o dei dirigenti) di un’azienda
relativamente ai requisiti generali dei luoghi di lavoro:
“1. Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di
lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1 [...]”.
A sua
volta l’articolo 63, comma 1 del Decreto stabilisce che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai
requisiti indicati nell’allegato IV [del Decreto].
Pertanto
obbligo a carico del datore di lavoro è il rispetto delle prescrizioni tecniche
dei luoghi di lavoro contenute all’interno dell’Allegato IV del decreto.
Va
osservato che tale obbligo (quello di cui l’articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto) è
sanzionato penalmente dall’apparato sanzionatorio del Decreto stesso.
Infatti il mancato adempimento da
parte del datore di lavoro o dei dirigenti di tale obbligo è sanzionato dall’articolo
68, comma 1, lettera b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.000 a
4.800 euro.
All’interno dell’Allegato IV che definisce i requisiti che
obbligatoriamente devono possedere i luoghi di lavoro, un paragrafo specifico
(il 1.8.7.1) è dedicato alla difesa dei lavoratori dagli agenti atmosferici, in
caso di lavoro all’aperto:
“Quando i
lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati,
per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori sono protetti
contro gli agenti atmosferici [...]”.
Pertanto secondo tale punto i luoghi di lavoro all’aperto
devono essere realizzati in maniera tale da proteggere con opere provvisionali
(tettoie, barriere) i lavoratori dalle intemperie.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI
Quanto sopra specificato non entra però nel dettaglio
di come debbano essere realizzate le opere provvisionali, né niente specifica
sulla necessità, ove non sia possibile realizzare tali opere, di dotare i lavoratori
di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) contro il freddo.
In merito a
tali aspetti va considerato che, a parte l’obbligo generico sopra richiamato,
il datore di lavoro è in ogni caso obbligato a valutare i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori derivanti anche dalle condizioni microclimatiche
(le condizioni appunto di freddo o di caldo che possono costituire fattori di
rischio) dei luoghi di lavoro interni ed esterni e ad adottare di conseguenza
misure di prevenzione o protezione.
Tale obbligo
è contenuto all’interno del Titolo VIII “Agenti fisici” del Decreto.
In tale
ambito, l’articolo 180, comma 1 definisce il campo di applicazione del Titolo
VIII:
“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti
fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Pertanto tale
articolo stabilisce che tutto il Titolo VIII si applica anche alle condizioni
microclimatiche.
In
particolare, per meglio comprendere l’estensione del significato della parola
microclima, si può fare riferimento alla Linea Guida “Microclima, areazione e
illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione
operative e progettuali” redatta dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006.
Secondo tale
Linea guida si definisce microclima:
“il complesso dei parametri fisici ambientali
che caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che,
assieme a parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento,
determinano gli scambi termici tra l’ambiente stesso e gli individuano che vi
operano”.
L’inciso “ma non necessariamente confinato” lascia
intendere che la caratterizzazione del microclima interessa non solo luoghi di
lavoro al chiuso, ma anche luoghi di lavoro all’aperto.
Per quanto
riguarda il microclima il datore di lavoro deve quindi adottare tutti gli
obblighi specificati dal Titolo VIII.
In
particolare all’interno
della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto, il datore di
lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici
(tra cui anche il microclima) al fine di identificare e adottare specifiche
misure di prevenzione e protezione con riferimento anche a norme di buona tecnica.
L’obbligo
della esecuzione e formalizzazione della valutazione dei rischi fisici (tra cui
anche il microclima) è sancito dall’articolo 181, comma 2 del Decreto:
“La valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno
quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione
e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia [...] I dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione
costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.
Il
mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro è sanzionato
penalmente dall’articolo 219, comma 1, lettera a) con l’arresto da quattro a
otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro.
Sulla
base dei risultati derivanti dal processo di valutazione dei rischi, il datore
di lavoro deve individuare e adottare misure di prevenzione e protezione per
ridurre i rischi per la salute dei lavoratori, secondo quanto definito anche da
norme di buona tecnica.
A
tale proposito l’articolo 182, comma 1 del Decreto stabilisce che:
“Tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o
ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli
agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel
presente Decreto”.
L’articolo
182 fa riferimento, nella individuazione delle misure per ridurre i rischi
derivanti dagli agenti fisici, ai “principi generali
di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.
In
particolare il riferimento è alle misure generali di tutela contenute all’interno
dell’articolo 15 del Decreto.
Tra tali
misure sono rilevanti le seguenti:
-
la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
-
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
-
la priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale.
Giova
mettere in evidenza che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto:
“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori”.
Le
misure generali di tutela sopra richiamate diventano obblighi sanzionabili a
carico del datore di lavoro in virtù dell’articolo 28 del Decreto.
In
particolare l’articolo 28 comma 1 del Decreto impone che:
“La valutazione
di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a) [la valutazione dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori”
Quindi nell’ambito
del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare tutti
i rischi (compresi quelli da microclima, come specificato dall’articolo 181,
comma 2 del Decreto sopra citato) anche in considerazione della “sistemazione dei luoghi di lavoro”, cioè, nel caso particolare della
necessità di eseguire lavorazioni all’aperto.
L’obbligo
della esecuzione della valutazione dei rischi con le modalità e i contenuti
previsti dall’articolo 28 è sancita dall’articolo 29, comma 1 del Decreto:
“Il datore di lavoro
effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo
41”.
Va messo in
evidenza che il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 29, comma
1 (esecuzione della valutazione del rischi) da parte del datore di lavoro è
sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 1, lettera a) del Decreto con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
LA
DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A seguito
della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve definire quali misure di
prevenzione e protezione adottare per eliminare o ridurre i rischi individuati
e individuare il programma temporale di attuazione di tali misure.
Infatti l’articolo
28, comma 2, lettera b) del Decreto specifica che:
“Il documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a) deve contenere l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati”;
mentre l’articolo
28, comma 2, lettera c) specifica che:
“Il documento di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a) deve contenere il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
Il mancato
adempimento degli obblighi di cui sopra da parte del datore di lavoro è
sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 3 del Decreto con l’ammenda
2.000 a 4.000 euro.
A seconda
dei fattori di rischio individuati e delle possibili soluzioni tecniche il
datore di lavoro dovrà adottare misure di prevenzione (eliminazione del rischio
alla fonte), protezione collettiva (cioè di tutti i lavoratori esposti
contemporaneamente), protezione individuale (cioè di ogni singolo lavoratore
esposto, per mezzo dei DPI), con le priorità definite dall’articolo 15 del Decreto
Nel caso dei
fattori microclimatici legati al lavoro all’aperto:
-
le misure di
prevenzione possono consistere nel far eseguire le lavorazioni nelle ore meno
calde d’estate e meno fredde d’inverno;
-
le misure di
protezione collettiva possono consistere in opere provvisionali
(tettoie, barriere);
-
le misure di
protezione individuale possono consistere in abbigliamento adeguato: leggero e
traspirante d’estate e antifreddo l’inverno.
Nel seguito
verranno indicate misure di prevenzione e protezione, come definite da linee
guida e norme tecniche.
A seguito di
quanto sopra specificato queste misure di prevenzione e protezione sono obbligatorie
e la loro mancata attuazione costituisce reato penalmente perseguibile con le
sanzioni citate.
Per una
corretta valutazione del rischio da fattori microclimatici e una corretta
individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro
deve fare riferimento a linee guida e norme tecniche.
A tale
proposito, trattandosi di fattori microclimatici, trova applicazione quanto
contenuto all’interno del citato documento “Microclima, areazione e
illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione operative
e progettuali”.
In
particolare con riferimento anche al lavoro all’aperto (d’estate o d’inverno)
il documento specifica che
“Gli ambienti
termici nei quali specifiche e ineludibili esigenze produttive o condizioni climatiche esterne in lavorazioni
effettuate all’aperto determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti e vengono definiti severi.
Un ambiente
severo (tanto caldo quanto freddo), dati i rischi alla salute che comporta, trova una sua giustificazione soltanto quando
esso permane tale a valle della adozione di tutte le possibili misure tecniche
a protezione dei lavoratori”.
In altre parole ciò significa che nel caso di lavoro all’aperto, ove sicuramente
le condizioni microclimatiche comportano la presenza di “ambienti termici
severi”, il datore di lavoro deve adottare “tutte le possibili misure tecniche
a protezione dei lavoratori”.
Infatti il documento aggiunge che:
“In tali ambienti i lavoratori vanno infatti
tutelati con misure organizzative (ad esempio pause), con Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI), con una specifica
informazione e formazione e un adeguato controllo sanitario”.
In merito alla valutazione del rischio, il documento specifica poi che:
“Per i rischi che gli ambienti severi caldi o freddi comportano, è importante
sottolineare come essi vadano sempre valutati anche sulla base di dati
oggettivi, ottenuti con adeguati rilievi strumentali e non solo sulla base di semplici e generiche
sensazioni del valutatore”.
La mancata esecuzione della valutazione del rischio da ambienti severi
caldi o freddi, anche mediante rilievi strumentali, da parte del datore di
lavoro, costituisce reato penale ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Decreto.
FATTORI DI RISCHIO , MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PROCEDURE DI
LAVORO PER AMBIENTI TERMICI SEVERI
Nel seguito vengono riportati (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i
fattori di rischio, le misure di prevenzione e protezione, le procedure di
lavoro per ambienti termici severi (caldi o freddi) come desunti da linee guida
e norme tecniche di riferimento (primo tra tutti il documento “Microclima, areazione e
illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione operative
e progettuali” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006”.
Con riferimento a ambienti termici severi caldi (lavorazioni eseguite d’estate)
i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tipicamente:
-
disturbi dermatologici sotto forma di eruzioni
cutanee e vescicole;
-
sudorazione eccessiva con perdita di sali e
conseguente spossatezza, vertigini, nausea, cefalea;
-
sbalzi termici (soprattutto nel caso di utilizzo di
mezzi di sollevamento e trasporto condizionati o accesso alle baracche di
cantiere se condizionate) con conseguenti disturbi muscolari o del sistema
respiratorio;
-
congestioni da ingestione di bevande molto fredde;
-
modificazioni delle attività psicosensoriali e
psicomotorie, quali affaticamento e abbassamento del livello di attenzione;
-
crampi muscolari da calore;
-
instabilità del sistema cardiocircolatorio;
-
sincope da calore con possibile ipossia cerebrale e
perdita di coscienza;
-
colpo di calore con possibile perdita di coscienza, coma.
In tale ambito le possibili misure di prevenzione e protezione definite da
norme tecniche e linee guida sono:
-
definire
turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18
alle 24);
-
programmare
le lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina o
nelle ultime ore della sera;
-
prevedere adeguati periodi di riposo per le
lavorazioni più
impegnative fisicamente;
-
evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di
aria;
-
predisporre
ripari dal sole (teloni, ombrelloni);
-
se
possibile prevedere l’umidificazione periodica delle pareti e dei pavimenti in
prossimità dei luoghi di lavoro;
-
mettere
a disposizione adeguati quantitativi di acqua minerale naturale con soluzioni saline
e di acqua corrente per inumidirsi;
-
fornire ai lavoratori indumenti di lavoro in tessuto
naturale e non sintetico;
-
fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone con visiera o cappelli a
larga falda in paglia);
-
eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di
climatizzazione dei mezzi di sollevamento e trasporto e delle baracche di
cantiere, con verifica dell’efficienza e pulizia dei filtri;
-
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per
rischio per la salute da ambiente severo caldo.
Possibili misure procedurali da definire da parte del datore di lavoro e da
adottare da parte dei lavoratori sono:
-
evitare
l’esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori
in zone d’ombra;
-
evitare l’esposizione a zone fortemente ventilate,
specie se molto sudati;
-
bere regolarmente acqua minerale naturale non
fredda;
-
asciugarsi regolarmente il sudore;
-
inumidirsi regolarmente il capo;
-
se non obbligatorio indossare il casco
antinfortunistico, indossare berretti in cotone con visiera o cappelli a larga
falda in paglia;
-
in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e
trasporto condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente bassa e
prevedere un periodo di acclimatazione con riduzione graduale della temperatura
impostata;
-
mantenere all’interno delle baracche, se dotate di
condizionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto alla temperatura
esterna;
-
durante il pasto evitare l’assunzione di alimenti
ricchi di grassi, mentre è consigliabile l’assunzione di frutta e verdura;
-
in caso di percezione di sintomi quali giramenti di
testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, interrompere le attività e
portarsi in zona all’ombra e moderatamente ventilata.
Con riferimento a ambienti termici severi freddi (lavorazioni eseguite d’inverno)
i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tipicamente:
-
disturbi all’apparato respiratorio;
-
sonnolenza, riduzione della vigilanza e della
capacità decisionale;
-
fattori aggravanti relativamente alla movimentazione
manuale dei carichi e all’esposizione alle vibrazioni;
-
malattie anche gravi all’apparato respiratorio;
-
instabilità del sistema cardiocircolatorio;
In tale ambito le possibili misure di prevenzione e protezione definite da
norme tecniche e linee guida sono:
-
definire
turni di lavoro solo nel periodo diurno (dalle 8 alle 17);
-
predisporre
ove possibile ripari dal vento e dalla pioggia;
-
prevedere
adeguati periodi di riposo per le lavorazioni in ambienti molto freddi;
-
fornire
ai lavoratori DPI antifreddo per il corpo e per il capo conformi alla norma UNI
EN 342:2004 e per le mani conformi alla norma UNI EN 511:2006;
-
fornire
ai lavoratori DPI antifreddo per i piedi con grado di protezione CI per il
freddo e WR per l’acqua secondo norma UNI EN 20345:2012 (e con protezione
meccanica in funzione della tipologia di rischio);
-
fornire
ai lavoratori DPI per la protezione dalla pioggia conformi alla norma UNI EN
343:2008;
-
eseguire
manutenzione preventiva dei sistemi di riscaldamento dei mezzi di sollevamento
e trasporto e delle baracche di cantiere, con verifica dell’efficienza e
pulizia dei filtri;
-
eseguire
manutenzione sugli impianti idraulici di cantiere per evitare perdite di acqua
nei luoghi di lavoro e di passaggio e
in caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;
-
fornire
ai lavoratori sale da spandere nei luoghi di lavoro e di passaggio a rischio formazione ghiaccio a terra;
-
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per
rischio per la salute da ambiente severo freddo.
Possibili misure procedurali da definire da parte del datore di lavoro e da
adottare da parte dei lavoratori sono:
-
evitare l’esposizione a zone fortemente ventilate;
-
in caso di sforzo fisico, asciugarsi regolarmente il
sudore;
-
indossare berretti antifreddo (se necessario al di
sotto del casco antinfortunistico);
-
in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e
trasporto condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente alta e
prevedere un periodo di acclimatazione con aumento graduale della temperatura
impostata;
-
mantenere all’interno delle baracche, se dotate di
condizionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto alla temperatura
esterna;
-
in caso di percezione di sintomi quali giramenti di
testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, intorpidimento agli arti,
bruciore alla pelle interrompere le attività e portarsi all’interno delle baracche
di cantiere;
-
non lasciare aperte manichette o rubinetti che
potrebbero bagnare i luoghi di lavoro e di passaggio e in caso di gelata,
causare formazione di ghiaccio;
-
in caso di possibile presenza di ghiaccio spargere
il sale nei luoghi di lavoro e di passaggio;
-
in caso di ghiaccio già presente porre attenzione
nel camminare, provvedere a rimuovere il ghiaccio con mezzi manuali i meccanici
e spargere il sale.
La mancata
applicazione da parte del datore di lavoro delle misure tecniche e procedurali
sopra richiamate, costituisce reato penale, ai sensi del citato articolo 28,
comma 2, lettere b) e c) del Decreto.
CONCLUSIONI
Tra gli
obblighi definiti dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro vi è
quello di proteggere i lavoratori dai rischi microclimatici nel caso di lavoro
all’aperto.
Tali
obblighi impongono che gli ambienti di lavoro all’aperto siano protetti dalla
intemperie e dagli agenti atmosferici.
Tali
obblighi più in generale impongono che il datore di lavoro valuti tutti i
rischi derivanti da condizioni atmosferiche e microclimatiche per i lavori che
devono essere eseguiti all’aperto.
La
valutazione dei rischi deve essere eseguita secondo linee guida e norme
tecniche di riferimento, anche mediante rilievi strumentali.
La
valutazione del rischio da parametri microclimatici derivanti dal lavoro all’aperto
deve essere obbligatoriamente eseguita e formalizzata dal datore di lavoro,
pena reato penale,
A seguito
della valutazione dei rischi da fattori microclimatici per lavoro all’aperto,
il datore di lavoro deve formalizzare all’interno del documento di valutazione
dei rischi, le misure di prevenzione e di protezione collettiva e individuale
con le quali eliminare o ridurre i rischi individuati.
A seguito
della valutazione dei rischi, i lavori all’aperto comportano sicuramente
ambienti severi caldi d’estate e freddi d’inverno.
Le misure di
prevenzione e protezione da adottare devono essere di tipo organizzativo (turni
di lavoro, periodo di riposo), tecnico (barriere e tettoie di protezione,
consegna ai lavoratori di DPI confortevoli d’estate e antifreddo d’inverno,
sorveglianza sanitaria) procedurali (modalità di lavoro).
Le misure di
prevenzione e protezione devono essere obbligatoriamente adottate dal datore di
lavoro, pena reato penale.
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