Condannata la "ROMEO". Sima riassunto in
Metropolitana.
Accoglimento totale n. cronol.
24311/2015 del 21/08/2015
RG n. 8883/2015
Tribunale
Ordinario di Milano
Sezione
Lavoro
Il Giudice
Dr. R. Atanasio
letti gli
atti e i documenti della causa iscritta al n. 8883/2015 RGL pendente tra
SIMA ION e ROMEO
GESTIONI S.P.A.
sciogliendo
la riserva assunta in data ;
rileva:
IN FATTO
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Milano
chiedendo al giudice di ordinare alla ROMEO GESTIONI S.p.A. - in via
provvisoria ed urgente - di dare corso al rapporto di lavoro con il
ricorrente, adibendolo nel posto di lavoro presso l'appalto A.T.M. S.p.A. della
MM1 di Milano - Stazioni di Porta Venezia e Lima, con le mansioni svolte al
momento del cambio di appalto del 31.7.2015, ed in ogni caso di corrispondergli
la retribuzione contrattualmente prevista per il 3° Livello CCNL
Multiservizi al tallone mensile di .€1.662,92.= ovvero al diverso importo che
ritenuto dal Giudice; con vittoria di spese. La parte convenuta si è costituita,
contestando le deduzioni e domande avversarie e ha concluso per il loro
rigetto. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i
procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere.
IN DIRITTO
I fatti
II ricorrente - già dipendente dal 31.10.2002 di
N.S.I. Servizi Integrati presso l'appalto dei servizi di pulizia della A.T.M.
S.p.A. - Linea MM1 della Metropolitana Milanese - ha proseguito la propria
attività lavorativa alle dipendenze delle Società che si sono avvicendate di
volta in volta nell'appalto A.T.M. ; da ultimo, il ricorrente veniva assunto in
data 1.1.2013 alle dipendenze della N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA
soc. coop., mantenendo il precedente inquadramento nel 3° Livello CCNL
Multiservizi quale Operaio Pulitore e l'assegnazione presso la Linea MM1 della
Metropolitana Milanese. Con lettera in data 14.5.2015 la N.S.I. NIGRA SERVIZI
ITALIA comunicava al ricorrente che, stante la scadenza alla data del 31.5.2015
dell'appalto presso la Metropolitana Milanese, il rapporto di lavoro si sarebbe
risolto contestualmente alla scadenza dell'appalto. Avviata la procedura di cui
all'art. 4 CCNL, in data 28.5.2015, veniva stipulato, tra la società cessante
l'appalto e la subentrante ROMEO GESTIONI S.p.A., un verbale di accordo
sindacale al quale era allegato elenco dei lavoratori (tra i quali lo stesso
ricorrente) che avevano prestato attività nel precedente appalto aventi diritto
al passaggio alla società subentrante. La società convenuta inizialmente
provvedeva a formalizzare la comunicazione di assunzione del ricorrente al
Centro dell'Impiego di Milano salvo poi comunicare l'annullamento della
assunzione. Questi fatti sono sostanzialmente documentali o nemmeno contestati
dalla. convenuta società. Questa ha invece giustificato la mancata assunzione
con il fatto che ATM, con mail del 31.5.2015, aveva segnalato alla società
"le persone non gradite da ATM che sono state allontanate negli anni e
mesi scorsi'; la società sarebbe pertanto stata costretta a non procedere alla
assunzione del ricorrente, annullando altresì la precedente
comunicazione di assunzione al centro per l'impiego anche in
considerazione delle previsioni contrattuali contenute all'art. 15 rubricato
"Accesso agli insediamenti aziendali il quale espressamente
prevede che:"... ATM ha facoltà di ordinare all'Impresa la sostituzione di
personale addetto agli interventi presso i propri cantieri, senza per ciò avere
l'obbligo di addurre ragioni e/o motivazioni....." Ebbene alla luce di
tali fatti si deve ritenere sussistente il fumus boni iuris non potendosi
condividere le considerazioni della società. Non si può dubitare che siano
presenti due obblighi contrattuali, entrambi a carico della società convenuta,
tra loro confliggenti : la norma di cui all'art. 4 del CCNL alla quale la
stessa società ROMEO GESTIONI ha ritenuto di dare esecuzione sussistendo tutti
i requisiti e presupposti contrattuali per il passaggio del ricorrente alle
proprie dipendenze ; la norma di cui all'art. 15 del contratto di appalto che
invece consente alla società committente di porre un gradimento nei confronti
dei lavoratori che vengano inviati presso la società ATM per l'espletamento del
servizio. E' tuttavia evidente che la ROMEO GESTIONI non può ritenere di
elidere un obbligo giuridico con altro di segno opposto, dovendo invece
necessariamente dare esecuzione ad entrambi. La società necessariamente deve
dare esecuzione all'obbligo di assunzione del ricorrente in presenza di tutti i
requisiti di cui all'accordo collettivo, che non sono stati nemmeno contestati.
Dovrà poi, decidere in qual modo evitare di incorrere nel divieto imposto dalla
società committente eventualmente assegnando il ricorrente ad un diverso
appalto ma sempre nel rispetto dell'obbligo giuridico assunto col lavoratore, anche
dal punto di vista delle mansioni e dell'inquadramento da riconoscere al
ricorrente. Sussiste poi anche il pericolo nel ritardo consistente nella
mancanza di lavoro e nella mancata corresponsione del TFR che non consentono al
ricorrente di provvedere al mantenimento proprio e della propria famiglia nel
tempo necessario a celebrare il procedimento in via ordinaria. La società va
pertanto condannata ad assumere il ricorrente con inquadramento nel 3° Livello
CCNL di settore con l'assegnazione a mansioni di addetto alle pulizie, con
orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali con la retribuzione
contrattualmente prevista . In quanto soccombente la Società ROMEO GESTIONI SPA
va altresì condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si determinano
in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
CONDANNA
La Società ROMEO GESTIONI SPA ad assumere il
ricorrente SIMA ION con inquadramento nel 3° Livello CCNL di settore e ad
assegnarlo a mansioni di addetto alle pulizie, con orario di lavoro a tempo
pieno per 40 ore settimanali e con la retribuzione contrattualmente prevista
per il suddetto inquadramento.
CONDANNA
La Società ROMEO GESTIONI SPA a rimborsare al
ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre
15% spese generali.
Ordinanza
esecutiva
MANDA
la
cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Milano,
20/08/2015
Il Giudice
del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio
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