Cassazione: la perdita di lavoro non costituisce grave
danno. Condannato imprenditore in crisi che non pagò le tasse per privilegiare
gli stipendi dei dipendenti
Misteri della vita. Una sentenza della corte di Cassazione sostiene che la perdita del lavoro non costituisce un «grave danno alla persona». Questo per quel che riguarda il codice penale.
Per questa ragione, l'imprenditore che non paga le tasse per poter pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e «salvarli dalla disoccupazione» deve essere condannato. Lo prevede la Cassazione, che in una recente sentenza ha confermato i quattro mesi di reclusione inflitti dalla Corte d'appello di Torino a un imprenditore del Cuneese. Il datore di lavoro era stato accusato di mancato versamento dell'Iva (anno di imposta 2006) per circa 300mila euro. Davanti ai magistrati l'imprenditore aveva accampato come giustificazione il fatto che l'azienda era caduta in una grave crisi di liquidità e che lui aveva preferito privilegiare il pagamento degli stipendi per salvaguardare il loro posto di lavoro. L'imputato aveva invocato lo «stato di necessità», che in base al codice esclude la punibilità di chi ha commesso un fatto per «salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona». La sentenza ha ribadito che «Pur essendo fuori discussione che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito, e che il lavoro contribuisce alla formazione e allo sviluppo della persona umana, deve escludersi tuttavia che la sua perdita costituisca, in quanto tale, un grave danno alla persona», sotto il profilo dell'articolo 54 del codice penale (lo «stato di necessità»).
La sentenza fa discutere, sia in linea di principio, sul valore del lavoro per le persone, sia rispetto al fatto che altre sentenze, in particolare nel civile, hanno sostenuto il contrario. Le sentenze della Cassazione sezione civile da anni ribadiscono infatti che di fronte a due diritti lesi quello del lavoro resti preminente. Come è possibile che la Cassazione abbia due visioni diverse del peso e dell'importanza del lavoro?
Nessun commento:
Posta un commento